Notizie utili per automobilisti e motociclisti
Ognuno fa il suo mestiere. Il Giudice di pace di Viterbo, avvocato Andrea Stefano Marini Balestra, ha interpretato la legge a modo suo, annullando una multa data col Tutor: qui. Invece, autostrade per l'italia sostiene che quel Giudice s'è sbagliato: qui. Io mi limito a riportare le due opinioni. Ne parla anche StradeMulte.it.
Di certo qui ci sono numerosi misteri su una faccenda grossa. Perché sul Tutor sono stati fatti investimenti massicci e perché ci sono anche incassi grazie alle multe. Giusto? Ci sono interessi notevoli attorno al Tutor. A meno che vi vogliate fermare a quanto dicono ora i mass media, riportando (con una noia spaventosa) quello che il Tutor ha fatto a favore della sicurezza (salvo parlare di un argomento interessante con notevole ritardo e senza citare la fonte...): meno incidenti, meno morti eccetera. Sì, lo sappiamo e non dubitiamo minimamente delle statistiche rese pubbliche. Però la faccenda Tutor-tolleranza rischia seriamente di finire davanti alla Cassazione, che si esprimerà una volta per tutte. O, addirittura, potrebbe essere il Governo a entrare a gamba tesa piazzando una leggina ad hoc: Tutor e tolleranza da applicare al Tutor previsti espressamente nel Codice della strada; e amen, chiusa la questione. Magari, in definitiva, saranno loro a dire una volta per tutte come stanno le cose. Se no, altri guidatori potrebbero vincere il ricorso allo stesso modo, sempreché ci siano Giudici di pace che la pensano come quello di Viterbo.
Dunque, secondo il Giudice, è illegittimo il verbale dato col Tutor (sistema sviluppato da autostrade per l'italia, e messo a disposizione della Polstrada). Motivo della sentenza: l'apparecchio non consente l'applicazione della tolleranza del 5%. Cosa vuol dire? Questo: rispetto al limite di velocità generale previsto dal Codice della strada (o locale riportato dalla segnaletica) occorre aggiungere sempre il 5%, con un minimo di 5 chilometri orari. Lo dice l'articolo 345 del Regolamento del Codice della strada, in corsivo:
Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente.
Le singole apparecchiature devono essere approvate dal ministero dei Lavori pubblici. In sede di approvazione e' disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%.
Il controllo dell'osservanza del limite di velocità può essere anche effettuato, ai sensi dell'articolo 142, comma 6, del Codice, attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione e dell'esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari. In tale caso alla determinazione della velocità è associato l'errore relativo - a favore del trasgressore - pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocita' dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora.
Per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale cui all'articolo 12 del Codice, e devono essere nella disponibilità degli stessi.
Bene, il Giudice sostiene: benché alla velocità risultata fosse stata applicata la riduzione del 5%, detta riduzione non può però essere applicata nei casi in cui la rilevazione sia operata con mezzi diversi dall'autovelox che consente di rilevare la velocità immediatamente; negli altri casi di rilevazione della trasgressione di eccesso di velocità, col c.d. scontrino entrata - uscita autostradale, non può essere applicato il criterio di cui sopra, ma una riduzione diversa, come precisato dal comma 3 dell'articolo 345 del Regolamento del Codice della strada. Non può ritenersi apparecchiatura autovelox il Tutor, che accerta le violazioni di eccesso di velocità attraverso il calcolo della media di velocità percorsa tra due postazioni, con la conseguenza che, per necessaria analogia con la media calcolata con mezzi diversi, al Tutor deve applicarsi la riduzione prevista ex citato art. 345.
Risultato: in difetto di precisazione normativa non può essere applicata riduzione alcuna oppure in analogia con quanto detto sopra (art. 345, comma 3°), va applicata la riduzione "progressiva" del 5%, 10% e 15% e poiché la legge prevede in ogni caso la necessità di effettuare una riduzione questa va comunque applicata, ma, non conosciuto il suo criterio nei casi di rilevazione diverse le postazioni autovelox fisse e/o mobili, ne deriva l'impossibile corretta verifica del comma della norma ex art. 142 violato.
Sempre secondo il Giudice, in ogni caso in cui venga applicata tout court la sola riduzione del 5% nei casi di accertata violazione mediante calcolo della velocità media, non vi è certezza dell'esatto accertato superamento della velocità massima consentita e, pertanto, in tale situazione la verbalizzazione effettuata è dubbia in quanto applicato un criterio (riduzione del 5%) non previsto per legge.
Secca la risposta di autostrade per l'italia, in corsivo:
In relazione alla recente sentenza del Giudice di Pace di Viterbo che ha dichiarato illegittime le multe per eccesso di velocità elevate dal Tutor, Autostrade per l'Italia precisa che il Giudice di Pace ha applicato in maniera non corretta le norme in vigore. Si è infatti pronunciato sulla legittimità di un illecito commesso in provincia di Caserta in violazione delle disposizioni della Legge 689/81 che attribuiscono tale competenza solo al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, basando tale erronea affermazione di competenza sulla presunta impossibilità di accertare dove l'eccesso di velocità fosse stato effettivamente consumato. In realtà, il Tutor misura la velocità media di un veicolo in un certo tratto di strada ben definito ed individuabile,
Le norme stabiliscono che la percentuale di riduzione a favore dell'utente per tutti gli accertamenti effettuati con apparecchi omologati sia pari al 5% con un minimo di 5 Km/h. Queste disposizioni si riferiscono a tutte le apparecchiature utilizzate per l'accertamento della velocità dei veicoli, senza fare assolutamente distinzione tra apparecchiature destinate a misurare la velocità istantanea e strumenti per il calcolo della velocità media.
La riduzione progressiva (5, l0 o 15% in base alla velocità calcolata) prevista dal comma 3 dell'art. 345 Reg. C.d.S, a cui erroneamente il Giudice di Pace di Viterbo si riferisce, può essere applicata solo per misure effettuate attraverso i dati contenuti sui biglietti autostradali e cioè con metodi empirici di calcolo della velocità che sono molto diversi dagli apparecchi di misura.
La Polizia Stradale, perciò, applica agli accertamenti effettuati con il sistema Tutor una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h.
[foto via flickr.com/photos/dmourati]
La settimana scorsa mi e' arrivata una multa con un tutor , amici mi consigliano di fare ricorso per la questione della tolleranza dei 5% che no pio' essere applicata . Cosa possa fare ? Chiedo per cortesia qualcuno che mi risponde grazie .
Il sistema Tutor automatico sarà perfetto, manon sa se a bordo dell'auto veniva trasportato un signore febbricitante che doveva essere sottoposto a terapia urgente!
Tanto meno conosce se il guidatore pur attenendosi rigorosamente ai limiti, aveva una guida pericolosa. Le condizioni reali del traffico indicano i limiti ragionevoli di prudenza.E' proprio la mancata ragionevolezza che dovrebbe sancire l'incostituzionalità di qualsiasi sistema automatico!
help! ho ricevuto un verbale...art.142/8 d.l. 30/04/92 nr.285 per il veicolo.... pechè superava di oltre 10km/h e di nn oltre 40km/h i limiti massimi di velocità su autostrada tz4 tangenziale di napoli a5 sulla base di fotogrammi prodotti dal sistema SICV.Valore rilevato di km/h 112.62 è stata applicata una riduzione, comprensiva della tolleranza strumentale, di km/h 5.63 pari al 5%....verbale di quasi 170e + decurtazione di 5punti dalla patente.
Si può fare ricorso e come?
grazieeeeeeee
All'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: "le risultanze di apparecchiature debitamente omologate," sono inserite le seguenti: "anche per il calcolo della velocita' media di percorrenza su tratti determinati..."
Legge 2 ottobre 2007, n. 160..... hanno pensato bene di modificare subito il codice della strada, perchè il giudice di Viterbo (complimenti) era dalla parte della ragione!
comunque ora il Tutor è in una botte di ferro, invece tutte le multe antecedenti all'entrata in vigore della Legge 2 ottobre 2007, n. 160 sono annullabili.
C'è una cosa che invece sarebbe da approfondire per i nuovi ricorsi, cioè quella che le apparecchiature TUTOR spesso sono posizionate su tratti molto ravvicinati tra di loro e inoltre lo spazio di rilevazione tra un apparecchio e un altro varia di zona in zona.
Può essere uno spunto per degli approfondimenti perchè ditemi che senso ha un Tutor che calcola la tua velocità media in un tratto di 2-3 km? mentre altri misurano uno spazio di quasi 20 km ... è come avere un autovelox a postazione fissa, inoltre non è possibile che il Tutor sia attivo nelle stesse fasce orarie e su tratti autostradali consecutivi, capita poi che passa il malcapitato e li centra tutti.
in realtà il problema è più grave in quanto quando capitano cose così non sei tutelato dalla legge e ora mi spiego:
per prima cosa ti arrivano multe da regioni diverse e il giudice di pace di tua residenza ti rigetta il ricorso per incompetenza territoriale, con a mio parere (come detto dal GDP viterbo) lesione del diritto di facile accesso alla giustizia da parte del cittadino ...; quindi poi sei costretto a ricorrere a più GDP con aggravio di spesa ... il Prefetto in questo caso dimentichiamocelo proprio, a meno che non sia di una megalopoli e si voglia rischiare per il silenzio-assenso ...
seconda cosa non c'è nessuno che controlla e coordina (almeno io non ci credo..) che il trasgressore non abbia compiuto la stessa infrazione, nello stesso giorno, in orari molto ravvicinati e in più zone ..e che poi valuti di applicare, in ossequio alla legge, una sola sanzione anzichè 2-3, 4 ecc ... , questo non avviene secondo me perchè ogni regione, comune, provincia vuole la sua multa pagata (qualcuno parla anche di lesione al diritto di integrità del patrimonio personale ..; è proprio in questo caso che risulterebbe giusta la valutazione di un unico GDP (quello di residenza).
terza cosa, ditemi che senso ha la competenza territoriale del giudice di pace quando l'infrazione rilevata con il TUTOR interessa comuni, province e addirittura regioni diverse, non si può dire esattamente dove è stata commessa l'infrazione, c'è scritto anche sui verbali "infrazione commessa nel tratto dal ...... comune X al ... comune Y ..." e anche sulle notifiche della Polizia "località n.d." (non determinata); il trasgressore potrebbe aver percorso un tratto entro i limiti di velocità e un altro no.
ciao
la polizia stradale pur di far casa interpreta in modo molto soggettivo ciò che il giudice di pace di viterbo ha compiutamente spiegato con la sentenza in questione. E' il solito modo illeggittimo per far cassa. Ritengo che il legislatore debba essere più chiaro onde evitare interpretazioni soggettive da parte di chiccessia. Ognuno deve fare il suo, bene ha dunquefatto il giudice ad annullare la multa in assenza di norme inequivocabili.
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alle 21:15
SALVATORE DI MONTE
In riguardo alle multe sulla tangenziale di Napoli consiglierei a tutti i multati di richiedere sempre una copia delle foto scattate all'ufficio verbali di via Gussone anche tramite mail, sono obbligati per legge a inviarvela. Le foto del mio verbale le ho richieste, e, nel far rilevare ai responsabili dell'ufficio che erano foto incomprensibili inefficaci e tutte nere perché, si leggeva solo la targa. Hanno ritenuto giusto farmi un'altra multa ritenendo che avevo le luci spente. Credo di essere il primo al mondo per aver ricevuto una multa a puntate. La parola ai Giudici. distinti saluti.